Con la circolare n. 156 del 21.10.2021 l’INPS ha fornito le indicazioni relative all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo disposto dall’art. 70 del d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. 106/2021, in favore delle imprese agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le imprese produttrici di vino e birra.
L’esonero è riconosciuto a imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento del medesimo esonero e riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese interessate per il mese di febbraio 2021.
L’esonero è subordinato a: DURC in regola, nessuna violazione delle norme fondamentali a tutela del lavoro e degli altri obblighi di legge e osservanza degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori dei lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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